Il Tar della regione Abruzzo, sezione di Pescara, con sentenza n. 664 del 4 luglio 2008, si è pronunciato sul tema dell'inquinamento dei terreni chiarendo che, come affermato da consolidata giurisprudenza, il proprietario del terreno risultato inquinato è responsabile della relativa violazione di legge per il semplice fatto di non essersi adoperato per evitare l'evento dannoso (culpa in vigilando), e questo a prescindere che lo stesso riesca a dimostrare come l'atto produttivo dell'inquinamento sia in realtà imputabile ad altri. Nel caso esaminato, i giudici amministrativi hanno ritenuto che non potesse passare inosservata l'attività di abbattimento di un muro di cinta ad opera di una ditta edile.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".