Responsabilità in capo al mediatore che fornisce informazioni su circostanze non verificate

Pubblicato il 20 settembre 2011 L'agente immobiliare è “tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale”. Così, anche se non è tenuto a svolgere indagini di natura tecnico giuridica, quali l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le visure catastali e ipotecarie, lo stesso è obbligato a “comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore”. Lo stesso, in negativo, non può fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato.

Sono queste le conclusioni rese dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 19095 del 19 settembre 2011 e con cui è stata confermata la decisione di condanna al risarcimento dei danni disposta nei confronti di un agente immobiliare che aveva fatto sottoscrivere un contratto preliminare di acquisto di un fondo rustico assicurando la promissaria acquirente che l’immobile fosse libero da pesi quando invece era gravato da ipoteca. Lo stesso, infatti, non aveva verificato la circostanza ma si era basato esclusivamente su dichiarazioni rese per iscritto dalla venditrice. Per il medesimo fatto, l'agente è stato anche condannato penalmente.
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