Il principio di diritto delineato nella sentenza della Ctp di Bari n. 391/17/05, si sostanzia nello stabilire che il diritto al rimborso del credito Iva maturato in epoca pre-fallimentare non sia soggetto a decadenza ma possa essere esercitato nell'ordinario termine di dieci anni di prescrizione. Peraltro, per l'imprenditore fallito (Cassazione, n. 5486/2003) non v'è alcuna possibilità di recupero dell'imposta assolta su acquisti ed importazioni durante successive operazioni imponibili.
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