Resiste il rimborso Iva

Pubblicato il 20 febbraio 2006

Il principio di diritto delineato nella sentenza della Ctp di Bari n. 391/17/05, si sostanzia nello stabilire che il diritto al rimborso del credito Iva maturato in epoca pre-fallimentare non sia soggetto a decadenza ma possa essere esercitato nell'ordinario termine di dieci anni di prescrizione. Peraltro, per l'imprenditore fallito (Cassazione, n. 5486/2003) non v'è alcuna possibilità di recupero dell'imposta assolta su acquisti ed importazioni durante successive operazioni imponibili.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Sezioni Unite Cassazione: annullamento e sostituzione di atto viziato con uno peggiorativo

22/11/2024

Flussi di ingresso 2025: fino al 40% delle quote da riservare alle donne

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy