La Commissione tributaria della Regione Liguria, con pronuncia n. 60 del 28 dicembre 2005, ha ricordato essere dovere del Fisco la verifica delle variazioni di residenza dichiarate dal contribuente. Se, infatti, l'avviso di accertamento, non contestato, è stato notificato presso la precedente abitazione del contribuente, la cartella di pagamento diviene illegittima. La mancata od irregolare notifica dell'avviso di accertamento è vizio proprio dell'atto di riscossione.
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