Requisito per l’esenzione Iva nelle cessioni intracomunitarie di veicoli è la soggettività passiva dell’acquirente

Pubblicato il 18 gennaio 2010 Nella sentenza 21/7/09 emessa dalla sezione VII della Ctr Veneto, in tema di cessioni intracomunitarie di veicoli, si chiarisce che è la soggettività passiva dell’acquirente il requisito per l’accesso alla non imponibilità Iva, ex articolo 41 del decreto legge 331/93.

Pertanto, si considera un mero errore materiale la non indicazione del codice Iva nelle fatture di vendita se il cedente dimostra la continuità dell’attività della ditta acquirente. Nel caso in esame la società cedente è riuscita a dimostrare, con documenti reperiti dalla pubblica amministrazione, che la cessionaria non aveva mai abbandonato l’attività: pur avendo cessato la partita Iva nel momento dell’acquisto ne aveva ottenuta una nuova pochi mesi dopo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Preliminare con clausola di irrevocabilità: risoluzione solo con consenso di tutti

07/02/2025

Fondo nuove competenze, domande dal 10 febbraio 2025. Come prepararsi

07/02/2025

Sicurezza sul lavoro, allergie da pollini: indicazioni INAIL

07/02/2025

Bonus investimenti ZLS, codice tributo per la compensazione nell’F24

07/02/2025

Enti pubblici non economici. Rinnovo

07/02/2025

CCNL Enti pubblici non economici - Stesura del 27 gennaio 2025

07/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy