Requisiti dei beni culturali da seguire tassativamente

Pubblicato il 27 febbraio 2009

La Sezione tributaria della Cassazione ha depositato, il 14 gennaio scorso, la sentenza 673/2009 in cui si chiarisce che l’esclusione dei beni soggetti a vincolo artistico e culturale dall’imposta di successione presuppone l’obbligo, contestuale e tassativo, della sussistenza di due requisiti: che i beni siano sottoposti al vincolo nel periodo precedente all’apertura della successione e che, relativamente ad essi, siano stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione. La mancata dimostrazione degli obblighi di conservazione e protezione non permette la concessione dell’agevolazione.

La Suprema Corte intervenendo in merito all’accoglimento da parte della Ctp di Benevento e, successivamente, della Ctr Campania del ricorso contro l’avviso di liquidazione con cui gli eredi impugnavano la revoca delle agevolazioni in oggetto, ha richiesto un nuovo esame ai giudici regionali della Campania. La decisione muove dalla necessità della subordinazione dell’agevolazione all’obbligo della dimostrazione già in sede di dichiarazione di successione di entrambe le condizioni previste dall’articolo 13 del Dlgs 346/1990. Non è, dunque, possibile equiparare l’omissione degli adempimenti all’errore materiale che è suscettibile di correzione o integrazione anche dinanzi al giudice tributario. La pronuncia si discosta da quanto espresso nella pregressa sentenza 26499/2008 nella quale la Suprema Corte aveva stabilito la non perentorietà della dimostrazione degli stessi requisiti.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sanzioni tributarie. Cassazione: legittima la deroga al favor rei

22/01/2025

Ccnl Metalmeccanica pmi Confapi. Welfare

22/01/2025

CCNL Metalmeccanica pmi Confapi - Dichiarazione comune del 17/1/2025

22/01/2025

Principali novità Iva 2025

22/01/2025

Persone fisiche residenti e dividendi di fonte estera. Quale tassazione?

22/01/2025

Trattenimento in servizio nella PA solo con performance ottima o eccellente

22/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy