L’agenzia del Territorio, con la risoluzione n. 1 del 27 marzo 2007, stabilisce che le variazioni delle rendite catastali derivanti da sentenze definitive emesse dal giudice tributario esplicano effetto sin dalla data della presentazione della domanda giudiziale. La risoluzione recepisce il principio affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità che riconosce la valenza retroattiva della rettifica delle rendite, analogamente alle variazioni derivanti dall’esercizio delle potestà di autotutela trattate nella circolare 11 del 2005 sempre dall’agenzia del Territorio. La decisione, che è stata avallata dall’Avvocatura generale dello Stato con il parere n. 15373 del 5 febbraio 2007, muove dalla convinzione che sarebbe contraddittorio riconoscere efficacia retroattiva al provvedimento emesso in sede di autotutela e non attribuire gli stessi effetti retroattivi anche alla pronuncia giudiziale con cui è stata accertata l’illegittimità di un classamento, ovvero ad un atto diretto a ripristinare la correttezza dell’atto oggetto di impugnazione.
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