Rendite, il Fisco promette sconti

Pubblicato il 26 aprile 2007

L’articolo 1 del disegno di legge delega riscritto dal Governo traccia le linee guida della riforma della tassazione sulle rendite finanziarie. Con esso, infatti, viene abolita l’aliquota unica del 20% e, per la prima volta, viene introdotto un importante vantaggio per il risparmiatore-investitore: nel regime del risparmio amministrato e in sede di dichiarazione dei redditi sono consentite le deduzioni dei costi e la compensazione di minusvalenze e altre perdite sia per redditi diversi (plusvalenze) sia per i redditi di capitale (cedole su titoli di Stato, obbligazioni, dividendi delle azioni). Il vantaggio di questa novità si traduce, per le persone fisiche in regime amministrato, in un risparmio d’imposta fino a 5 miliardi di euro; risparmio che potrebbe aumentare ogni volta che le minusvalenze cresceranno con il ribasso del prezzo delle azioni oppure delle quotazioni dei bond a cedola fissa.

La riforma della tassazione sulle rendite finanziarie prevede un ritorno, seppure in forma molto più leggera, al “vecchio” strumento dell’equalizzatore: ancora una volta si tratta di un correttivo temporale che verrà introdotto per evitare che investimenti o disinvestimenti in strumenti finanziari dipendano da motivazioni puramente fiscali. Lo strumento, quindi, equiparerà il regime sul realizzato con quello sul maturato sotto il profilo strettamente temporale, neutralizzando i vantaggi o gli svantaggi del pagamento della tassazione differito nel tempo ed evitando di penalizzare oltremodo l’investitore tassandolo al momento della massima realizzazione di plusvalenze maturate, ma non ancora realizzate. Per stimare i guadagni del Fisco collegati all’extra-gettito generato dal nuovo equalizzatore si dovrà, comunque, attendere il dettaglio del meccanismo.

Inoltre, il rinvio all’aliquota unica del 20% sulle rendite finanziarie ha riacceso l’attenzione sull’equiparazione dei fondi comuni di investimento di diritto italiano con quelli esteri. I fondi italiani, al momento, sono tassati sul maturato e il prelievo avviene in capo al fondo. L’equiparazione con i fondi comunitari armonizzati prevede l’estensione ai primi della tassazione sul realizzato mentre il prelievo è a carico dei partecipanti. Grazie a questa modifica verrà eliminata una penalità che ha colpito i fondi italiani rispetto a quelli di diritto comunitario e si potrà agire anche sulle modalità di smaltimento dei crediti d’imposta accumulati finora dai fondi. Per il risparmiatore persona fisica, la riforma dei fondi comuni potrebbe avere una duplice implicazione:

- da una parte si potrebbe andare incontro ad un aggravio fiscale generato dall’equalizzatore leggero applicato alla tassazione sul realizzato;

- dall’altra le minusvalenze, le perdite e anche i costi (commissioni e oneri) potranno essere compensati e dedotti a fronte dei redditi di capitali e diversi.

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