Rendite determinanti fino ad agosto 2006
Pubblicato il 08 luglio 2008
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 285 di ieri, chiarisce che l’ufficio del Registro in caso di compravendite soggette a registro stipulate tra il 1° gennaio e l’11 agosto 2006 alle quali non sia stata scelta la determinazione della base imponibile con il prezzo-valore non può effettuare la valutazione dell’immobile trasferito se è stato dichiarato un prezzo pari o superiore alla rendita catastale. Infatti, per gli atti stipulati nel periodo citato, per i quali l’acquirente non si sia avvalso della facoltà di determinare la base imponibile con il metodo del prezzo-valore, vale la norma dell’articolo 52, comma 4, del Dpr 131/86 che dispone che non sono sottoposti a verifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non inferiore alla rendita catastale rivalutata. Solo dal 12 agosto 2006 è, invece, entrata in vigore la regola secondo cui la base imponibile delle compravendite immobiliari è data dal valore venale del bene venduto, salvo nel caso di compravendite cui è applicabile il prezzo-valore, e conseguentemente da quella data è stata rimossa la preclusione all’accertamento.