Rendite catastali, i ricorsi-bis sono interesse dei contribuenti

Pubblicato il 21 giugno 2007

Con la circolare n. 8 del 20 giugno 2007, l’Agenzia del Territorio interviene su alcuni quesiti formulati dagli uffici periferici in merito all’opportunità, da parte degli stessi uffici, di procedere o meno alla riassunzione di processi, davanti alle Ctr, a seguito di sentenze della Suprema Corte. La circolare chiarisce che il reale interesse alla riassunzione del giudizio è di norma riferibile al contribuente-ricorrente e non all’Agenzia che non ha, al contrario, alcun interesse. Inoltre, la riassunzione deve essere eseguita nei confronti di tutte le parti in causa, nel termine perentorio di un anno di pubblicazione della sentenza, nelle forme previste per ogni grado di giudizio e, per quanto riguarda l’efficacia, la giurisprudenza ha affermato che l’estinzione del giudizio di rinvio, per mancata riassunzione del termine o per il verificarsi di una causa di estinzione, non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma ne determina la sua inefficacia, facendo salvi gli effetti della sentenza della Cassazione. L’Agenzia conclude che, per le peculiarità del processo tributario, l’atto da cui ha tratto origine il processo estinto per mancata riassunzione acquisisce efficacia definitiva e che, pertanto, trattandosi di azioni promosse dal contribuente, gli uffici della medesima Agenzia non hanno utilità o interesse  a promuovere azioni di tal genere, in quanto l’atto non impugnato produce effetti solo a carico del contribuente-ricorrente, evidenziando che nel primo grado, il contribuente è sempre attore necessario.

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