Intervenendo per eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sul concetto di “integrazione”, che deve ricomprendere anche le ulteriori acquisizioni di partecipazioni che conferiscano più della maggioranza semplice dei diritti di voto, il legislatore comunitario ha chiarito che la modifica con direttiva 2005/19/Ce, del 17 febbraio 2005, della direttiva 90/434/Cee su fusioni, conferimenti e scambi di azioni infracomunitari, che sarà operativa dal 1° gennaio 2007, non ha carattere innovativo, bensì interpretativo, poiché ha la funzione di dichiarare il senso della norma preesistente al fine di rimediare a interpretazioni giurisdizionali differenti ed eventuali incertezze. Era dubbio, tra l’altro, se la neutralità del conferimento operasse esclusivamente quando la conferitaria acquisisse il controllo per effetto del conferimento o anche quando, al momento del conferimento, detenesse il controllo della società obiettivo. Conferma, quindi, la correttezza dell’interpretazione estensiva dell’articolo 178, comma 1, lettera e, del Testo unico. Quindi il prevalente orientamento dottrinario.
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