L'articolo 12 del correttivo Ires introduce rilevanti modifiche all'articolo 172, comma 6, del Tuir, imponendo - per stabilire la natura fiscale dell'avanzo di fusione o dell'aumento di capitale effettuato dalla società incorporante - un calcolo con due passaggi: ex articolo 172, comma 6, all'aumento di capitale, all'avanzo di annullamento o da concambio, che eccedono la ricostruzione e l'attribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, s'applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quella in sospensione, che hanno concorso proporzionalmente alla sua formazione: ex articolo 172, comma 6, ultimo periodo, si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.
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