, con la sentenza 12 luglio 2006 n. accolto la tesi dell’Agenzia delle Entrate affermando che l’Amministrazione finanziaria deve procedere alla liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta e computata sulla base dell’istanza di classamento, quando l’ufficio competente abbia provveduto all’attribuzione della rendita catastale. Di conseguenza, non è tenuta ad attendere l’esito dell’eventuale contenzioso promosso dal contribuente contro l’atto di accatastamento. Inoltre secondo i Supremi giudici, un tale comportamento non “menoma minimamente i diritti di difesa del contribuente nè pregiudica le esigenze di coerenza del sistema impositivo. Il giudice avanti il quale è impugnato l’avviso di liquidazione, ... potrà sospendere il giudizio in attesa della pronuncia definitiva sul classamento stesso. E nel frattempo sospendere l’esecutività dell’avviso di liquidazione”.
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