Una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 14676/2006, afferma che la restituzione di attività ai soci non rappresenti trasferimento di ricchezza, non integrando, di conseguenza, il concetto di “assegnazione” che contempla l’articolo 4, comma 1, lettera d) della tariffa, parte prima dell’imposta di registro (Dpr 131/86): alla delibera di riduzione di capitale per esubero/distruzione del fondo sovrapprezzo azioni è, pertanto, applicabile il registro in misura fissa anziché in misura proporzionale.
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