Il decreto presidenziale n. 131/1986 (come modificato dalla legge Finanziaria per il 1998), prevede nel suo diciassettesimo articolo, comma 3, che per i contratti di locazione e di sublocazione di beni immobili urbani di durata ultrannuale, l'imposta di registro possa essere assolta sul corrispettivo pattuito per tutta la durata del contratto, oppure ogni anno sull'ammontare del canone relativo al singolo anno. Spetta il rimborso del tributo relativo alle annualità che seguono quelle in corso, quando il contribuente abbia corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ma questo venga interrotto anzitempo. Su questa norma, che limita il diritto al rimborso attraverso l'esclusione dei contratti di locazione ed affitto con oggetto diverso dagli immobili urbani, s'è pronunciata la Ctp di Ferrara, con ordinanza n. 35 del 14 novembre 2005.
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