Con sentenza n. 52 del 7 gennaio scorso, la Corte di legittimità ha spiegato che il difetto di forma scritta ad substantiam per la conclusione del contratto di lavoro a tempo parziale preclude al rapporto di produrre gli effetti propri del lavoro a tempo parziale; ne consegue che, in questi casi, deve applicarsi il regime contributivo ordinario.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".