L’ottava sezione della Commissione tributaria provinciale di Genova – sentenza del 15/2/2006, rgr n. 146/05 – ha stabilito che in ipotesi di importazione di merci provenienti da Paesi extra Ue - posto che esse, viaggianti secondo il sistema del regime doganale di transito esterno, non abbiano potuto raggiungere il deposito della società importatrice perché rubate - sono applicabili le regole del Testo unico sulle accise, non la disciplina sul Codice doganale comunitario (Cdc) e sul Testo unico leggi doganali (Tuld). Al contribuente viene abbuonata l’imposta, mentre si procede all’eventuale recupero nei confronti dell’effettivo responsabile. La legge n. 342 del 2000, prevede, come eccezione ai fini del recupero dell’accisa divenuta esigibile, che in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo venga concesso l’abbuono dell’imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei detti prodotti sia avvenuta per caso fortuito o per causa di forza maggiore. I fatti compiuti da soggetti terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito e alla forza maggiore.
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