Con la risoluzione n. 22, del 21 febbraio 2005, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che anche una società di capitali residente in un Paese Ue può svolgere la funzione di controllante nell'ambito della procedura Iva di gruppo, nel caso in cui la medesima sia ubicata in Italia mediante stabile organizzazione; nomina di un rappresentante fiscale; identificazione diretta. La nuova risoluzione fa ritenere del tutto superata la precedente posizione sostenuta dall'Agenzia sul punto (risoluzione 6.11.2002 n. 347) e riportata nelle istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione annuale Iva dello scorso anno. Secondo il nuovo disposto, l'applicazione del regime dell'Iva di gruppo deve potersi estendere a tutte le società di capitali, comprese quelle residenti in Paesi comunitari, quando queste assumono forme giuridiche simili a quelle delle società di capitali italiane. La risoluzione in oggetto ha, inoltre, precisato che la valutazione di equivalenza dovrà essere effettuata caso per caso, alla luce di un esame comparativo della normativa in vigore nello Stato di residenza della singola società comunitaria che intenda stabilire in Italia per beneficiare del regime in esame.
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