di cassazione nella sentenza n. 17207 del 28 luglio 2006 afferma che il redditometro è uno strumento legittimo e va applicato al netto. Lo scostamento di almeno un quarto del reddito accertabile induttivamente va applicato al netto dei redditi esenti. La decisione, in accoglimento del ricorso del Fisco, ribalta la decisione dei giudici di merito che avevano dato ragione al contribuente, cui era stato rettificato l’imponibile Irpef con accertamento sintetico basato sul redditometro, che ricorreva sulla base del fatto che nel calcolo per lo scostamento non erano stati considerati i redditi esenti.
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