Redditometro legittimo anche per anni alterni
Pubblicato il 19 gennaio 2009
Il presupposto temporale – che richiede l’applicazione del redditometro quando il reddito dichiarato dal contribuente risulti incongruo per due o più periodi di imposta – non comporta necessariamente che le annualità debbano essere consecutive. E’ quanto stabilisce una pronuncia di Cassazione, la numero
237/09, da cui si ricava l’interpretazione testuale dell’articolo 38 del Dpr 600/73 che esclude, sostengono i magistrati, si possa desumere che due periodi d’imposta di scostamento reddituale debbano essere consecutivi, né anteriori, rispetto a quello per il quale viene eseguito l’accertamento, semplicemente in quanto la norma non lo specifica.