I redditometri possono essere impiegati anche quando le scritture contabili sono regolari e l’avviso d’accertamento emesso in seguito è valido anche senza l’indicazione delle aliquote applicate dall’ufficio per la determinazione delle imposte. – sentenza 15834 del 12 luglio 2006 - spiega che in questi casi il contribuente può desumerle con facilità.
Il criterio alla base della pronuncia è che l’avviso d’accertamento ai fini Irpef che contiene solo l’indicazione dell’aliquota minima e massima applicata, violi il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che sovrintende il precetto dell’articolo 42 del dpr n. 600 del 1973, e, pertanto, incorre nella sanzione di nullità disposta dal comma 3 del medesimo articolo solo se contempla un richiamo insoddisfacente a tabella delle aliquote a testo normativo di non immediata applicazione, o perché integrata da altra norma o perché modificata da successiva norma a sua volta non richiamata nell’avviso.
Ove, dunque, il contribuente abbia sufficienti elementi che gli consentano di desumere l’aliquota applicata, non può lamentarne la mancata indicazione nell’avviso.
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