La Corte di cassazione - sentenza 12161/05 - stabilisce che l'incorporazione di una banca privata in una di diritto pubblico, ai sensi dell'abrogato articolo 48, comma 3, del Rdl 375/36, non può essere scissa in un'operazione di compravendita di partecipazioni seguita da una fusione per incorporazione con annullamento delle azioni della società partecipata.
E le somme che vengono ricevute in cambio dai soci delle società bancarie di diritto privato incorporate negli enti di credito di diritto pubblico costituiscono - sottolineano i giudici di legittimità - reddito di capitale, quindi non possono essere qualificate come corrispettivo per la cessione di partecipazioni.
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