Una sentenza di Ctp (Reggio Emilia) – la numero 52/01/10 del 1° aprile scorso – offre il principio di diritto secondo il quale per il recupero dell’"agevolazione prima casa" indebitamente fruita dall’acquirente, ad essere applicato è il termine di decadenza triennale che le norme sull’imposta di registro dispongono. Anche quando l’acquisto, essendo stato effettuato da un’impresa, era stato assoggettato ad Imposta sul valore aggiunto.
Entro tre anni, dunque, non già nel superiore termine previsto per la rettifica Iva, l’acquirente reo d’aver fruito dell’agevolazione in sede di acquisto di un alloggio in costruzione deve dimostrare l’avvenuta ultimazione dell’abitazione, con le caratteristiche prescritte dalla legge.
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