Reclamo e mediazione. Nuova veste

Pubblicato il 03 aprile 2012 Reclamo e mediazione modificano la veste della cartella di pagamento. Nei fogli avvertenze dello strumento di pagamento dei debiti iscritti a ruolo i contribuenti troveranno, dunque, tutte le istruzioni operative per la nuova procedura, utilizzabile per liti di valore non superiore a ventimila euro. Tuttavia, gli aggiornamenti giungono oltre tempo, considerato che il reclamo è già in vigore.

Leggiamo le novità nel provvedimento direttoriale delle Entrate protocollo n. 2012/46586, del 30 marzo 2012.

In tema di procedimento presso le Commissioni tributarie provinciali (Ctp), il Decreto legge n. 98 del 2011 (Legge n. 111 del 2011), all’articolo 39, comma 9, ha introdotto la prescrizione che stabilisce che, ove il contribuente intenda proporre ricorso avverso il ruolo a seguito del quale è stata emessa una cartella di pagamento notificata a partire dal 1° aprile 2012, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimila euro, è tenuto dapprima a presentare reclamo alla Direzione provinciale o regionale che ha emesso il ruolo.

La nuova norma indica nella presentazione del reclamo la condizione di ammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa, a meno che la stessa non venga formulata d’ufficio dall’organo destinatario, se non intende accogliere, in tutto o in parte, il reclamo.

Per il procedimento di reclamo-mediazione, la norma fa rinvio al Decreto legislativo n. 546 del 1992: decorsi novanta giorni senza che sia intervenuto l’accoglimento dell’istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso. Ne deriva che, con riguardo alla successiva fase di costituzione in giudizio, nel caso di presentazione di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi entro trenta giorni dal decorso dei novanta giorni dalla presentazione dell’istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o dalla notifica dell’atto di accoglimento parziale della stessa.

Ancora circa la modalità di presentazione del ricorso, è stata inserita, nel foglio Avvertenze di cui all’Allegato 1 al provvedimento, la precisazione concernente i ricorsi avverso i ruoli emessi dal Centro operativo di Pescara, a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate: in queste ipotesi, il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione provinciale competente in base al proprio domicilio fiscale.

Inoltre, sempre nel foglio Avvertenze di cui all’Allegato 1 - sezione “Richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela” – è evidenziato che nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato, è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame (al Call Center o a qualsiasi Direzione provinciale delle Entrate).
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