Recidiva con contestazione unica

Pubblicato il 13 maggio 2007

Varie pronunce di Cassazione – nn. 3091, 11817 (7 settembre 2006) e 1579 di quest’anno – si sono soffermate sulla contestazione disciplinare del datore verso il dipendente. Delle tre, la prima non ha ammesso l’articolazione di quella che costituisce un’unica condotta illecita in vari singoli fatti, sanzionati applicando una (in questo caso illegittima) recidiva. E’ in contrasto con il principio di immediatezza della contestazione cioè, il comportamento del datore che “in una condotta progressiva, ma sostanzialmente unitaria del lavoratore, ravvisi la successione nel tempo di una pluralità di violazioni disciplinari e quindi, scomponendo tale condotta in più fatti illeciti, utilizzi il fatto addebitato successivamente per contestare la recidiva rispetto a quello contestato per primo”. Infatti, il principio dell’immediatezza della contestazione obbliga il datore a non attendere l’eventuale recidiva per la contestazione della condotta sanzionabile.

La più recente ha, invece, ricordato che la previa contestazione dell’addebito ha il fine di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve, per tale motivo, rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto nel quale il datore ha ravvisato infrazioni disciplinari.

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