Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 6 febbraio 2006, accoglie le argomentazioni di una collaboratrice a progetto che aveva chiesto alla magistratura del lavoro di accertare l’illegittimità della risoluzione anticipata del proprio contratto, in seguito al fatto che la società committente aveva risolto per giusta causa e con decorrenza immediata il rapporto di collaborazione. Il tribunale, richiamando l’articolo 67 del Dl 276/03 (legge Biagi), riconosce il diritto delle parti di recedere prima della scadenza del termine, purchè sia rispettata la clausola di recesso prevista nel contratto di lavoro. Tale clausola, prevede per la collaboratrice la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto con preavviso di 30 gg, e per la società la facoltà di risolvere ante tempus il contratto unicamente in presenza di una giusta causa, o della sopravvenuta impossibilità di raggiungere l’obiettivo oggetto del contratto. Nel caso in esame, la società non essendo riuscita a dimostrare la sussistenza della giusta causa, che aveva portato all’interruzione anticipata del rapporto di lavoro, è stata condannata al pagamento dei compensi che sarebbero spettati alla collaboratrice dalla data di recesso sino alla naturale scadenza del rapporto di collaborazione. In altre parole, l’assenza di prova della giusta causa di recesso può rendere del tutto illegittima la risoluzione ante tempus operata da una società committente.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".