Recesso inefficace per difetto di forma
Pubblicato il 18 maggio 2009
La sezione lavoro della Cassazione, con sentenza n.
10005 del 2009, intervenendo in merito ad un trasferimento d’azienda, spiega che è comunque tenuto al rispetto di quanto disposto con la legge 223/1991 l’imprenditore di un’azienda con più di 15 dipendenti, di cui i licenziati sono più 5, che nel cedere l’attività sceglie di risolvere il contratto e concorda con le organizzazioni sindacali le modalità di riassunzione da parte dell’acquirente dei lavoratori licenziati. In particolare, deve essere considerato l’articolo 4 della legge citata che contiene le procedure di mobilità e che non può essere superato dall’accordo con il sindacato.