La Suprema corte (sentenza n. 10677 del 2008) ha ribadito che il conduttore di un immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione può, in qualsiasi momento ed indipendentemente dalla scadenza o dal rinnovo del contratto (purché con preavviso di sei mesi), recedere anticipatamente dal contratto locatizio comunicando, contestualmente alla dichiarazione di recesso, a pena di inefficacia, i gravi motivi al locatore, al fine di consentire a quest'ultimo di poterli tempestivamente contestare .
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