L'articolo 1, comma 1, del Dlgs attuativo della riforma delle procedure concorsuali esclude i piccoli imprenditori dall'assoggettamento a dette procedure. Il comma 2 prevede che non sono piccoli imprenditori gli esercenti "un'attività commerciale, in forma individuale o collettiva", che si ponga al di sopra di determinati parametri correlati al capitale investito e ai ricavi lordi. La nuova regola non ospita più l'espressione secondo cui in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali, per cui sembra che anche queste potranno essere considerate piccoli imprenditori e non essere sottoposte a procedure concorsuali.
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