Reati contro il patrimonio culturale: riforma definitivamente approvata

Pubblicato il 04 marzo 2022

Nella seduta del 3 marzo 2022, la Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".

Il medesimo testo è stato già approvato dal Senato, lo scorso 14 dicembre.

Il provvedimento interviene in riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute, per la maggior parte, nel Codice dei beni culturali e che vengono ora collocate nel Codice penale.

Si introducono, in particolare, nuove fattispecie di reato e nuove aggravanti per i casi in cui l'oggetto dei reati comuni siano beni culturali e si dispone l'inasprimento delle pene edittali attualmente vigenti.

Reati contro i beni culturali nel Codice penale

Al Codice penale viene aggiunto il nuovo titolo VIII-bis, dedicato ai "Delitti contro il patrimonio culturale", i cui nuovi articoli disciplinano, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.

Nel titolo, vengono altresì punite le condotte di illecito impiego, importazione e esportazione di beni culturali e la contraffazione.

Patrimonio e beni culturali: specifiche fattispecie di reato

Nella previsione di specifiche fattispecie di reato, così, si punisce:

Aggravante per tutti i reati contro il patrimonio culturale

La legge di riforma, a seguire, introduce un'aggravante (pena aumentata da un terzo alla metà) da applicare a tutti i reati che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici:

Il provvedimento contiene anche un'attenuante, quando uno dei reati contro il patrimonio culturale:

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, sanzioni

Se i reati contro i beni culturali sono commessi a vantaggio di un ente, è prevista l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Le nuove disposizioni, in particolare, integrano il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Nel caso di condanna per tali delitti, la riforma prevede l'applicazione all'ente, per una durata non superiore a due anni, anche di sanzioni interdittive.

Con riferimento al reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, è inoltre prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote.

Confisca allargata in caso di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Il provvedimento interviene anche sull'articolo 240-bis c.p., ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata, attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali.

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