Nella seduta del 3 marzo 2022, la Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".
Il medesimo testo è stato già approvato dal Senato, lo scorso 14 dicembre.
Il provvedimento interviene in riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute, per la maggior parte, nel Codice dei beni culturali e che vengono ora collocate nel Codice penale.
Si introducono, in particolare, nuove fattispecie di reato e nuove aggravanti per i casi in cui l'oggetto dei reati comuni siano beni culturali e si dispone l'inasprimento delle pene edittali attualmente vigenti.
Al Codice penale viene aggiunto il nuovo titolo VIII-bis, dedicato ai "Delitti contro il patrimonio culturale", i cui nuovi articoli disciplinano, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.
Nel titolo, vengono altresì punite le condotte di illecito impiego, importazione e esportazione di beni culturali e la contraffazione.
Nella previsione di specifiche fattispecie di reato, così, si punisce:
La legge di riforma, a seguire, introduce un'aggravante (pena aumentata da un terzo alla metà) da applicare a tutti i reati che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
Il provvedimento contiene anche un'attenuante, quando uno dei reati contro il patrimonio culturale:
Se i reati contro i beni culturali sono commessi a vantaggio di un ente, è prevista l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive di cui al D.lgs. n. 231/2001.
Le nuove disposizioni, in particolare, integrano il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Nel caso di condanna per tali delitti, la riforma prevede l'applicazione all'ente, per una durata non superiore a due anni, anche di sanzioni interdittive.
Con riferimento al reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, è inoltre prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote.
Il provvedimento interviene anche sull'articolo 240-bis c.p., ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata, attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali.
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