RdC e bonus Inps per le assunzioni: domande dal 15 novembre

Pubblicato il 21 novembre 2019

Con il messaggio n. 4099 dell’8 novembre 2019, l’INPS ha comunicato le procedure e le modalità di erogazione dell’agevolazione a favore delle imprese che assumono stabilmente soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC).

 La presentazione delle domande di accesso al beneficio è possibile a partire dal 15 novembre 2019, data in cui è stato reso disponibile sul portale Inps il relativo modulo per le richieste.

 

Bonus Reddito di Cittadinanza: a quali imprese spetta?

Come anticipato, le imprese che assumono beneficiari del Reddito di Cittadinanza potranno ricevere un bonus dall’Inps sotto forma di esonero dai contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, l’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL (l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione).

Nei mesi scorsi, con la circolare n. 104 del 19 luglio 2019, sono state fornite le indicazioni per l’applicazione dell’incentivo, il quale è previsto e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019).

Ancora, con il messaggio n. 4099/2019, è stato reso noto che sul sito Inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), dal 15 novembre 2019 è disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”.

Di conseguenza, attualmente, il datore di lavoro interessato ad accedere all’incentivo può già inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell’agevolazione, nonché la determinazione dell’importo e della durata.

 

NB! Il diritto all’incentivo in esame è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • che il datore di lavoro istante realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015) e riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
  • che siano rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015;
  • che il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi contributivi e assicuri il rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro – nazionali, territoriali e aziendali – stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • che il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi di assunzione previsti per le “Categorie Protette”, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di RdC iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

 

Caratteristiche dell’incentivo

L’incentivo è previsto sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del RdC spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

Ancora, la durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del RdC già goduto dal lavoratore assunto.

 Nello specifico, la durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità.

Si segnala, inoltre, che in caso di un’assunzione a tempo pieno che viene successivamente trasformata in part-time, l'importo dello sgravio previdenziale sarà proporzionalmente ridotto.

Nel citato messaggio dell’Inps si specifica inoltre che, al momento della presentazione della domanda, l’azienda dovrà dichiarare se il lavoratore assunto svolgerà un’attività coerente con il percorso stabilito dal Patto di formazione individuale in quanto, in questo caso, una parte dell’incentivo dovrà essere riconosciuta anche all’Ente di formazione che ha contribuito alla riqualificazione del lavoratore.

 

NB! Con riferimento ai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola, si precisa che nel calcolo dell’ammontare del benefico spettante si terrà conto della quota di contribuzione dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore al netto degli esoneri per zone montane e svantaggiate e della quota (0,30 punti percentuali) di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007) destinata al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

 

La domanda sul sito INPS a partire dal 15 novembre

La domanda per ottenere l’incentivo può essere presentata on line dalle imprese interessate a partire dal 15 novembre 2019.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le seguenti operazioni:

 

Le modalità per la fruizione del beneficio

La fruizione del beneficio per il datore di lavoro e per l’ente di formazione accreditato potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (flusso UniEmens o DMAG).

Sotto questo profilo, è bene specificare nel caso di licenziamento effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del RdC, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito.

In dettaglio, l’importo che il datore di lavoro è tenuto a restituire è pari all’intero ammontare dell’incentivo fruito, comprensivo, quindi, dell’esonero relativo alla contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore, con applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lett. a), della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000), calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.

Ad ogni modo, la restituzione dell’incentivo non è dovuta quando l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, mentre deve procedersi alla restituzione nel caso in cui licenziamento, ancorché intimato per giusta causa o per giustificato motivo, venga dichiarato illegittimo.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 388 del 23 dicembre 2000

Legge n. 247 del 24 dicembre 2007

Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015

Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (Testo coordinato)

INPS - Circolare n. 104 del 19 luglio 2019

INPS - Messaggio n. 4099 dell’8 novembre 2019

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