Rapporti fittizi, stop all’indennità

Pubblicato il 17 aprile 2008 L’Inps, con il messaggio 8457 del 2008, chiarisce che se c’è disconoscimento del rapporto di lavoro o se esso venga dichiarato fittizio la disoccupazione agricola non verrà erogata. Contro il disconoscimento il lavoratore può presentare all’Inps una dichiarazione che attesti l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, indichi il fondo presso il quale è stato impegnato, i giorni lavorati e la retribuzione percepita. In opposizione all’accertamento di un rapporto fittizio il lavoratore può presentare ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Nel caso le verifiche si concludano dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, dai quali scaturiscono le prestazioni di disoccupazione, se i lavoratori risultano già iscritti in tali elenchi la disoccupazione sarà comunque erogata in via provvisoria.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Disegni+ 2024, dal 12 novembre l’invio delle domande di agevolazione

31/10/2024

Pause prolungate e non autorizzate giustificano il licenziamento

31/10/2024

Giustizia tributaria: sì definitivo al Testo Unico di riordino

31/10/2024

Disegni+ 2024, istanze al via dal 12 novembre 2024

31/10/2024

Revisori enti locali: iscrizione al registro 2025

31/10/2024

CPB 2024-2025: ultima chiamata senza proroghe. La posizione del MEF

31/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy