Rapporti fittizi, stop all’indennità

Pubblicato il 17 aprile 2008 L’Inps, con il messaggio 8457 del 2008, chiarisce che se c’è disconoscimento del rapporto di lavoro o se esso venga dichiarato fittizio la disoccupazione agricola non verrà erogata. Contro il disconoscimento il lavoratore può presentare all’Inps una dichiarazione che attesti l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, indichi il fondo presso il quale è stato impegnato, i giorni lavorati e la retribuzione percepita. In opposizione all’accertamento di un rapporto fittizio il lavoratore può presentare ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Nel caso le verifiche si concludano dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, dai quali scaturiscono le prestazioni di disoccupazione, se i lavoratori risultano già iscritti in tali elenchi la disoccupazione sarà comunque erogata in via provvisoria.
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