L’Amministrazione delle finanze risponde con risoluzione n. 69 di ieri al quesito mosso sul contributo integrativo minimo che sono tenuti a versare i ragionieri alla Cassa previdenziale, che disciplina due contribuzioni (l’una soggettiva l’altra integrativa) e l’obbligo di corrispondere proprio un contributo integrativo minimo nell’ipotesi contemplata appresso: tale contributo è deducibile dal reddito in presenza di un volume d’affari limitato o pari a zero.
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