Raddoppio dei termini, è retroattivo l'obbligo di denuncia entro la scadenza

Pubblicato il 09 gennaio 2016

La Ctp Torino reputa che l'obbligo di denuncia entro la decadenza ordinaria prevista dal decreto sulla certezza del diritto (decreto legislativo 128/2015) è retroattiva: si deve applicare anche agli atti notificati prima del 2 settembre 2015, data di entrata in vigore del Dlgs.

Non si applicherebbe, dunque, anche per i contenziosi già in corso il raddoppio dei termini degli accertamenti se la denuncia del reato tributario è stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria.

A stabilirlo la sentenza 2019/01/2015 della Ctp Torino depositata il 30 dicembre 2015, che sottolinea come senza retroattività sussisterebbero “gravi profili di incostituzionalità” in quanto si configurerebbe “un'ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti assoggettati a diversi termini di accertamento ed a diverse modalità di raddoppio degli stessi solo in conseguenza del momento in cui viene formulata la notizia di reato e/o de! momento in cui hanno subito la notifica dell'avviso di accertamento”.

Raddoppio dei termini in presenza di violazioni penalmente rilevanti

Si ricorda che sul tema è intervenuta anche la legge di Stabilità 2016 (commi da 130 a 132 della legge 208/2015), ma le regole da questa dettate si applicano agli avvisi su dirette e Iva relativi ai periodi d’imposta dal 2016 in poi.

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