La Ctp Torino reputa che l'obbligo di denuncia entro la decadenza ordinaria prevista dal decreto sulla certezza del diritto (decreto legislativo 128/2015) è retroattiva: si deve applicare anche agli atti notificati prima del 2 settembre 2015, data di entrata in vigore del Dlgs.
Non si applicherebbe, dunque, anche per i contenziosi già in corso il raddoppio dei termini degli accertamenti se la denuncia del reato tributario è stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria.
A stabilirlo la sentenza 2019/01/2015 della Ctp Torino depositata il 30 dicembre 2015, che sottolinea come senza retroattività sussisterebbero “gravi profili di incostituzionalità” in quanto si configurerebbe “un'ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti assoggettati a diversi termini di accertamento ed a diverse modalità di raddoppio degli stessi solo in conseguenza del momento in cui viene formulata la notizia di reato e/o de! momento in cui hanno subito la notifica dell'avviso di accertamento”.
Si ricorda che sul tema è intervenuta anche la legge di Stabilità 2016 (commi da 130 a 132 della legge 208/2015), ma le regole da questa dettate si applicano agli avvisi su dirette e Iva relativi ai periodi d’imposta dal 2016 in poi.
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