di Giustizia Ue nella sentenza relativa alla causa C-85/05, depositata ieri, ha stabilito che non sono esenti da Iva, ma devono scontare l’imposta ordinaria, le prestazioni che un call center svolge a favore di una società che organizza scommesse telefoniche. I servizi non possono essere qualificati come “operazione di scommessa”, anche se il fornitore dei servizi telefonici agisce in nome e per conto della società che opera nel gioco d’azzardo. I giudici hanno confermato che le norme della VI direttiva Iva in tema di esenzione devono essere interpretate in modo restrittivo quando si riferiscono a operazioni esenti solo per motivi pratici (esempio del gioco d’azzardo) e non anche quando si riferiscono a servizi di interesse generale in ambito sociale che meritano una particolare tutela, come ad esempio la sanità o l’insegnamento.
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