La risoluzione 51/E, del 4 aprile 2006, conferma che i proventi derivanti dalla cessione di quote latte e dalla cessione dei diritti di reimpianto dei vigneti, poste in essere da produttori agricoli che determinano il reddito in base alle risultanze catastali, sono assorbiti nel reddito agrario e non generano redditi o plusvalenze di natura diversa. In altre parole, l’Agenzia ribadisce che la cessione delle quote latte e dei diritti di reimpianto dei vigneti è riconducibile all’esercizio ordinario dell’agricoltura, essendo in rapporto diretto con il terreno. Per reddito agrario, si intende il reddito imponibile che deve essere dichiarato nella misura risultante dalle iscrizioni catastali e rivalutato del 70%, dal soggetto che conduce il terreno, nel caso si tratti di persona fisica, società semplice o ente non commerciale. Inoltre, la risoluzione in questione ricorda, ai fini Iva, che la cessione di quote latte e dei diritti di reimpianto è soggetta a imposta secondo i modi ordinari non essendo i beni citati compresi nella prima parte della tabella A) allegata al Dpr 633/72.
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