Quote di Srl, la divisione del mercato

Pubblicato il 17 gennaio 2009

Il decreto legge 112/08, convertito nella legge n. 133/08, ha limitato l’esclusività dei notai nella procedura per la cessione delle quote di Srl, con l’obiettivo di ridurre i costi per le imprese. Di fatti, dallo scorso 22 agosto, si è aperto un canale alternativo che consente al commercialista di intervenire con il deposito telematico dell’atto sottoscritto dalle parti con firma digitale. Il Notariato è però intervenuto contro tale misura, facendo notare come l’assenza dell’intervento del pubblico ufficiale farebbe venire a mancare il controllo di legalità e metterebbe a rischio l’attendibilità e l’affidabilità del Registro imprese con l’immissione di informazioni “scorrette”. Di fatto, il deposito dell’atto di trasferimento da parte dei commercialisti è complicato dato che ancora coesistono alcuni obblighi telematici con operazioni su carta. Facendo un primo bilancio è possibile constatare che nel periodo tra il 15 novembre e il 15 dicembre 2008 – dopo qualche settimana che era stata definita la procedura per i commercialisti – gli atti di cessione che sono stati depositati attraverso un commercialista sono ammontati al 18,5%, contro l’81,5% di quelli autenticati dai notai. Si tratta, ovviamente, di dati che si riferiscono ad un periodo limitato e, dunque, da valutare con accortezza, e comunque destinati a salire anche alla luce di un riscontro sull’effettiva riduzione dei costi dell’operazione. Il Dl 185/08, nella sua versione approvata dalla Camera, prevede infatti la possibilità anche per i commercialisti di scontare in modo telematico l’imposta di registro.

Due sentenze della Ctp di Como (sezione VII sentenza del 12 gennaio 2009, n.2 e sezione V, sentenza del 13 gennaio 2009, n. 2) hanno ribadito che un atto che contiene più cessioni di quote sociali va sottoposto ad un’unica imposta fissa di registro. L’agenzia delle Entrate aveva, a sua volta, espresso il concetto nella risoluzione n. 225/E/2008. Per le Entrate il fatto che si tratti di un unico atto che viene sottoposto a registrazione non modifica la soluzione della tassabilità, sia pure in misura fissa, di ciascun trasferimento di quote contenuto nell’atto. Secondo i notai che hanno ricevuto l’avviso di liquidazione e la cui difesa è stata accolta dalla Ctp, invece, il tributo in misura fissa costituisce in concreto la remunerazione del servizio di registrazione e, dunque, deve essere corrisposto una sola volta per l’unica formalità.

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