Quote con doppia decorrenza

Pubblicato il 19 gennaio 2007

Nella bozza di decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) di attuazione del comma 765, articolo unico della Finanziaria 2007 (cosiddetto decreto sul fondo residuale Inps – “FondInps”), si fanno dei chiarimenti circa la doppia decorrenza per il versamento del Tfr alla previdenza complementare.

- Per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006, il Tfr che potrà essere conferito al fondo pensione è quello che matura dalla data dell’opzione, oppure dal 1° luglio caso di silenzio assenso. In ogni caso il datore è tenuto a effettuare il versamento del fondo dal 1° luglio di quest’anno, rivalutando le quote relative alle mensilità precedenti secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2120 del Codice Civile.

- Per i neoassunti, invece, si dovranno seguire modalità differenti. Chi è entrato in azienda dal 1° gennaio caso di opzione espressa per un fondo pensione o anche di silenzio assenso, i datori di lavoro dovranno versare il Tfr dal momento dell’assunzione. Cioè, il neoassunto che alla fine dei sei mesi a disposizione per la scelta non ha effettuato alcuna opzione si vedrà versare il Tfr al proprio fondo negoziale fin dal giorno in cui è entrato in azienda. Nel caso di assunti a regime dal 1° gennaio 2007, quindi, il datore dovrà versare, al fondo pensione di destinazione, a decorrere dal mese successivo a quello di effettuazione della scelta da parte del lavoratore, le quote di Tfr maturate dall’assunzione, con la rivalutazione.

Nel sopracitato decreto viene poi disegnato l’identikit di FondInps, le cui risorse costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto a quello dell’Istituto.

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