Con l’entrata in vigore del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019) sono operative dal 1° gennaio 2019 le nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata per determinate categorie di soggetti.
Viste le innovazioni in tema di pensioni, con le circolari INPS del 29 gennaio 2019, n. 10 e n. 11, sono state fornite, rispettivamente, le istruzioni in materia di assegni straordinari dei fondi di solidarietà e di prestazioni di accompagnamento alla pensione, e le istruzioni applicative in materia di accesso alla pensione anticipata, alla pensione “Quota 100”, alla pensione “Opzione donna”, alla pensione in favore dei lavoratori precoci.
Sempre sul punto, con il messaggio del 29 gennaio 2019, n. 395 l’INPS ha illustrato le modalità di presentazione delle relative domande di pensione.
Ricostruiamo, allora, le novità di cui sopra e il quadro delle informazioni fornito dall’INPS.
Con la circolare del 29 gennaio 2019, n. 11, è stato chiarito che gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, possono conseguire il diritto alla “pensione quota 100”, espressione con cui si indica il risultato della somma dell’età pensionabile dell’interessato e degli anni di contributi posseduti, al raggiungimento del quale si può andare in pensione.
Guardando alle condizioni necessarie, innanzitutto, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione, utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
NB! L’INPS precisa che, nonostante le novità sopra descritte, restano invariate le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento, che quindi non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della “pensione quota 100”. Precisa, inoltre, la circolare che a “quota 100” non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia Penitenziaria, il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il personale della Guardia di Finanza. |
Il requisito contributivo richiesto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS.
Queste, in primo luogo, le regole segnalate dal decreto in commento:
i periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico;
in caso di coincidenza dei periodi contributivi, vanno neutralizzati quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.
In buona sostanza, le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Ancora, per la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato considerando l'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate dal cumulo in argomento.
Successivamente, nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.
Da ultimo, nel caso in cui tra le gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.
Di seguito un esempio per comprendere i meccanismi sopra descritti:
Un soggetto con anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dal 1982 al 2019 e con anzianità contributiva presso la Gestione separata dal 1996 al 2019, può conseguire la “pensione quota 100” avendo perfezionato 38 anni di anzianità contributiva di cui, ai fini del diritto, 14 anni dal 1981 al 1995 presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 24 anni di anzianità contributiva, dal 1996 al 2019, presso la Gestione separata.
NB! La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS, preclude l’esercizio della facoltà in argomento. |
Il decreto legge in esame reca una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Analizziamo, dunque, le diverse posizioni.
Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e lavoratori autonomi:
In più, si segnala che ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra. |
Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni:
Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra. |
Altro aspetto regolamentato dal decreto legge in parola riguarda l’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. In particolare, tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Di conseguenza, i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
Viceversa, nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.
Allo stesso tempo, poiché il trattamento pensionistico è cumulabile con la produzione di redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, in caso di superamento di tale limite reddituale annuo vi sarà la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del suddetto reddito.
Sempre sul punto, nel caso di superamento del citato limite reddituale nell’anno di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa fino al perfezionamento del predetto requisito.
NB! I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 euro lordi annui, anche perché le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere recuperate ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile. |
In aggiunta a “quota 100”, il decreto legge fissa il requisito contributivo generale per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026.
La nuova disciplina richiama, inoltre, anche la possibilità per le donne di conseguire la pensione anticipatamente, esercitando la c.d. "opzione donna".
In dettaglio, le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Si fa presente che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Nel dettaglio, le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
a) dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
In tema di lavoratori precoci, le nuove regole prevedono che gli stessi possano conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.
Segnatamente, i lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione dello stesso, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.
Con il messaggio del 29 gennaio 2019, n. 395, l’INPS ha illustrato le modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata.
In dettaglio, il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:
per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.
Si fa presente che devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.
NB! La modalità di presentazione delle domande di cui sopra è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la “pensione quota 100”, il cumulo dei periodi assicurativi. La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center. |
Come sopra anticipato l’INPS, con la circolare del 29 gennaio 2019, n. 10, ha fornito le prime istruzioni in merito alle seguenti ipotesi:
gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.148 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015), erogati per il conseguimento, nel triennio 2019 – 2021, della pensione anticipata;
le prestazioni di accompagnamento alla pensione della Legge Fornero (legge del 28 giugno 2012, n. 92, G.U. n. 153 del 3 luglio 2012) previste per gestire eccedenze di personale e incentivare all’esodo i lavoratori più anziani.
Nello specifico, la circolare ricorda che la decorrenza del trattamento pensionistico “quota 100” si acquisisce dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Di conseguenza, gli assegni straordinari e le prestazioni di accompagnamento sopra richiamati dovranno essere erogati anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla pensione, mentre la contribuzione correlata deve essere versata sino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.
QUADRO NORMATIVO Legge n. 92 del 28 giugno 2012 Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 INPS - Circolare n. 10 del 29 gennaio 2019 INPS - Circolare n. 12 del 29 gennaio 2019 INPS - Messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".