Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 il D.L. n. 229/2021, che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Di seguito le principali misure.
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del “Green pass rafforzato” a: alberghi e strutture ricettive; festi conseguenti a cerimonie civili o religiosi; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori; sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali; centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Sarà inoltre necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Dal 31 dicembre 2021, il decreto prevede che la quarantena preventiva non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, a queste persone è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare. Tale disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto.
La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegue all’esito negativo di un testo antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In questo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.
Il decreto prevede, altresì, che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
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