Con sentenza n. 20434 del 2008, la Cassazione ha spiegato che, ai sensi dell'art. 1588 c.c., il conduttore è responsabile del deterioramento del bene locato se non fornisce la prova dell'esistenza di una causa a lui non imputabile; e questo, anche se il fattore determinante il danno abbia riguardato strutture o apparati dell'immobile sottratti alla disponibilità dello stesso conduttore ed estranei, pertanto, alla sua sfera di vigilanza. E' stata così ribaltata la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso la responsabilità di una società conduttrice di un immobile per i danni derivati in occasione di alcuni lavori, fatti eseguire dalla stessa, che avevano comportato la ristrutturazione dell'edificio con radicali interventi non solo sulle parti visibili dello stesso ma anche sugli impianti idrici e fognari.
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