La normativa in materia di buoni pasto si fa sempre più dettagliata, non solo in termini di emissione e modalità di utilizzo ma anche ai fini degli effetti fiscali, dopo l'emanazione del decreto in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per la relativa disciplina sotto il profilo delle imposte dirette, dei contributi e dell'Iva, si rinvia a quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, lettera C, del Tuir, che prende in considerazione diverse ipotesi: la gestione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro; la prestazione di servizi sostitutivi quali la dotazione al lavoratore di buoni pasto ed, infine, la corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa. L'appartenere ad una delle diverse categorie elencate è di fondamentale importanza perchè a ciascuna corrisponde un diverso trattamento tributario. Nel caso specifico dei buoni pasto, la loro concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente è esclusa fino all'importo giornaliero di 5,29 euro. L'agenzie delle Entrate ha però stabilito che non si può ottenere il beneficio se nel contratto non è prevista una pausa pranzo per il consumo del pasto. Nuova disciplina anche per le società di emissione, per evitare le proteste degli esercenti.
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