La prima sezione della Ctr Sardegna (sezione di Cagliari), con la sentenza n. 55/1/2005, ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria è sempre tenuta alla redazione di un processo verbale che deve contenere fin nei dettagli i fatti, le eventuali violazioni contestate e le considerazioni del soggetto interessato, con qualsiasi procedura di verifica sul campo, sia essa denominata accesso, ispezione o verifica, dell’attività del contribuente. Quanto affermato muove dal caso di omissione della redazione del processo verbale da parte di un Ufficio finanziario sardo e si basa sul principio garantista dello Statuto del contribuente, in cui è stabilito che l’interessato ha il diritto alla difesa; in assenza della redazione del processo verbale tale principio non può essere esercitato.
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