La Cassazione, con la sentenza n. 18858 del 7 settembre 2007, respingendo un ricorso dell’Amministrazione finanziaria, precisa che il Pvc notificato in ritardo e attestante la violazione delle norme fiscali non deve mai precludere al contribuente l’accesso al condono. Neanche, come nel caso, se l’atto della Guardia di Finanza è stato preceduto da un altro Pvc redatto con riserva di integrare il verbale in caso di nuove prove.
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