Con la pubblicazione della legge 122/2010 (Suppl. Ordinario n.174 della “Gazzetta Ufficiale” n. 176 del 30 luglio 2010), di conversione del Dl 78/2010 con modifiche, nell’ambito dell’antiriciclaggio sono state introdotte regole più ferree con cui i professionisti interessati dovranno fare i conti. In sintesi si possono così riassumere le principali disposizioni recate dalla legge in oggetto:
- è ritenuto sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni con utilizzo di contante pari o superiore a 15mila euro effettuate con prelievi o versamenti tramite intermediario finanziario;
- divieto di trasferimento, con libretti al portatore o assegni trasferibili (anche quelli che sembrano artificiosamente frazionati), di contante di importo pari o superiore a 5mila euro tra soggetti non intermediari finanziari;
- una lista di Paesi non cooperanti e modalità applicative per intermediari e professionisti circa l’astensione o cessazione da rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali di cui siano parti dirette o indirette società fiduciarie, trust, società anonime o controllate mediante azioni al portatore aventi sede in paesi con fiscalità privilegiata.
Nello stesso senso, di stretta antiriciclaggio, vanno l’inasprimento delle sanzioni minime per le violazioni delle norme sull’uso del contante e le nuove regole sulle procedure di aggiudicazione di lavori con contratti pubblici per le imprese con sede in paesi a fiscalità privilegiata.
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