Provider responsabile dell'omessa rimozione solo se la richiesta è specifica

Pubblicato il 23 gennaio 2015 La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 29 del 7 gennaio 2015, ha fornito un'interessante disamina per quel che riguarda la disciplina del commercio elettronico e la tutela del diritto d'autore, puntualizzando come, in materia, la Direttiva 2000/31/CE non imponga obblighi di vigilanza preventivi, ma solo successivi, a seguito di segnalazione da parte dei titolari dei diritti d'autore o dell'autorità garante.

In tale contesto, la responsabilità, a posteriori, dell'hosting provider sorge solo nel caso in cui lo stesso non ottemperi ad una richiesta o diffida di rimozione dei contenuti illeciti proveniente dalla parte che assume essere titolare dei diritti, ovvero non ottemperi a un ordine d'autorità, sia essa giurisdizionale o amministrativa, cui si sia rivolto il titolare dei diritti per ottenere il medesimo effetto.

Inoltre, in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio telematico dell'hosting provider, in ogni caso, è necessaria una specifica, qualificata, puntuale e circoscritta richiesta di parte per poter attivare il suo dovere di controllo e di rimozione a posteriori.

Ribaltata la condanna a Yahoo!

Sulla scorta di queste considerazioni, i giudici di gravame hanno riformato la decisione di primo grado con cui era stato accertato che la diffusione da parte di Yahoo!, sul sito di sua pertinenza del Portale Video, di brani e filmati tratti da alcuni programmi televisivi, costituisse violazione dei diritti di parte attrice, Reti Televisive Italiane Spa.

Per i giudici di appello, in particolare, Yahoo! non poteva essere ritenuto, responsabile dei video caricati da terzi, in quanto non aveva partecipato attivamente al loro caricamento né lo aveva alterato.

Inoltre, lo stesso provider non poteva essere ritenuto responsabile per non aver ottemperato alla richiesta di rimozione a lui inoltrata, in quanto la diffida che lo aveva raggiunto era stata, nella specie, generica e senza l'indicazione dei link di riferimento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Progetti utili alla collettività: tutela Inail

28/02/2025

Autonomi in regime forfetario: in scadenza la domanda di riduzione contributiva

28/02/2025

Bonus pubblicità 2025: apertura finestra per il tax credit sugli investimenti incrementali

28/02/2025

Circolare Lavoro 28/02/2025

28/02/2025

Lavoratori all'estero: retribuzioni convenzionali 2025 per premi Inail

28/02/2025

Trasporto pubblico locale, indennità di malattia 2024: documentazione entro il 31 marzo

28/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy