Provider responsabile dell'omessa rimozione solo se la richiesta è specifica
Pubblicato il 23 gennaio 2015
La Corte di appello di Milano, con sentenza n.
29 del 7 gennaio 2015, ha fornito un'interessante disamina per quel che riguarda la disciplina del
commercio elettronico e la t
utela del diritto d'autore, puntualizzando come, in materia, la
Direttiva 2000/31/CE non imponga obblighi di vigilanza preventivi,
ma solo successivi, a seguito di segnalazione da parte dei titolari dei diritti d'autore o dell'autorità garante.
In tale contesto, la
responsabilità, a posteriori, dell'hosting provider sorge solo nel caso in cui lo stesso
non ottemperi ad una richiesta o diffida di rimozione dei contenuti illeciti proveniente dalla parte che assume essere titolare dei diritti, ovvero
non ottemperi a un ordine d'autorità, sia essa giurisdizionale o amministrativa, cui si sia rivolto il titolare dei diritti per ottenere il medesimo effetto.
Inoltre, in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio telematico dell'hosting provider, in ogni caso, è necessaria una
specifica, qualificata, puntuale e circoscritta richiesta di parte
per poter attivare il suo dovere di controllo e di rimozione a posteriori.
Ribaltata la condanna a Yahoo!
Sulla scorta di queste considerazioni, i giudici di gravame hanno riformato la decisione di primo grado con cui era stato accertato che la
diffusione da parte di Yahoo!, sul sito di sua pertinenza del Portale Video,
di brani e filmati tratti da alcuni programmi televisivi, costituisse
violazione dei diritti di parte attrice, Reti Televisive Italiane Spa.
Per i giudici di appello, in particolare, Yahoo!
non poteva essere ritenuto, responsabile dei video caricati da terzi, in quanto non aveva partecipato attivamente al loro caricamento né lo aveva alterato.
Inoltre, lo stesso provider non poteva essere ritenuto responsabile per non aver ottemperato alla richiesta di rimozione a lui inoltrata, in quanto la
diffida che lo aveva raggiunto era stata, nella specie,
generica e senza l'indicazione dei link di riferimento.