Prova contraria sull’extra-mutuo

Pubblicato il 18 giugno 2008 Nel caso in cui venga stipulato un contratto di mutuo bancario per un importo superiore al corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita, al fine di sostenere anche altre spese relative all’acquisto dell’immobile, il venditore può provare, con propria documentazione, come è stata utilizzata l’eccedenza del mutuo contratto dall’acquirente rispetto al prezzo di acquisto. In tal modo, si evita la presunzione che le somme vengano utilizzate per pagamenti in nero e si può, così, impedire al Fisco la rettifica del proprio fatturato Iva e del proprio imponibile ai fini delle imposte sui redditi in misura pari alla differenza tra prezzo dichiarato nel contratto di compravendita e importo del mutuo erogato dall’acquirente. La precisazione è stata resa dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 248/E del 17 giugno. Dunque l’onere della prova, per il Fisco, ricade sul contribuente che deve provare come il mutuatario abbia utilizzato la parte del mutuo eccedente il prezzo di compravendita. Non vale, invece, la dichiarazione del mutuatario, contenuta nel mutuo, di voler destinare in parte le somme per il pagamento di spese diverse dal prezzo di compravendita. Per l’Amministrazione finanziaria una cosa è spiegare una semplice intenzione, altro, invece, dimostrare con prove i fatti.
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