Il Decreto Legge n. 113 del 9 agosto 2024, noto come "Decreto Omnibus", introduce importanti novità normative, tra cui spiccano la proroga dei termini per il versamento della prima rata della rottamazione del magazzino e la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni.
Relativamente all’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino, il termine per il versamento della prima rata, previsto dalla Legge di Bilancio 2024, è stato prorogato fino al 30 settembre 2024.
Analogamente sono stati riaperti i termini fino al 30 novembre 2024 per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, una misura che consente di aggiornare il valore di questi beni a quello peritale, pagando un'imposta sostitutiva del 16% per ridurre o azzerare le eventuali plusvalenze in caso di cessione.
NOTA BENE: Le suddette proroghe forniscono un'ulteriore opportunità per le imprese e i privati di mettersi in regola con le nuove disposizioni fiscali e di beneficiare di condizioni fiscali più favorevoli.
Riassumiamo brevemente le caratteristiche dei due istituti, evidenziando i nuovi termini a disposizione.
La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), attraverso gli articoli 1, commi 78 e seguenti, ha introdotto la possibilità per gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali di procedere alla regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.
NOTA BENE: La regolarizzazione, che deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi, permette di evitare conseguenze sanzionatorie. Il contribuente che desidera avvalersi di questa opzione è tenuto a saldare le imposte dovute in due versamenti di uguale importo.
Specificatamente, il legislatore ha previsto due modalità di adeguamento:
e
I tempi originali per i suddetti versamenti erano così fissati:
ATTENZIONE: Questi calcoli si basano sui coefficienti di maggiorazione approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 24 giugno 2024.
Nel 2024, la definizione dei coefficienti di maggiorazione da parte del MEF è avvenuta con il DM 24 giugno 2024 che ha fissato i coefficienti necessari per calcolare correttamente l'IVA e le imposte sostitutive quali IRPEF, IRES e IRAP, specialmente nei casi di eliminazione delle rimanenze.
Tuttavia, il rilascio tardivo di questi parametri ha lasciato ai contribuenti un arco temporale molto limitato per organizzare i necessari adeguamenti e valutare l'opportunità economica delle regolarizzazioni proposte.
Per tale ragione, la proroga dei termini di scadenza per il versamento della prima rata, spostata al 30 settembre 2024 dal decreto Omnibus, è stata una mossa ben accolta.
I tempi per la rottamazione del magazzino, che offre agli imprenditori un'opportunità per allineare le dichiarazioni alle effettive scorte, sono stati modificati dal Dl n. 113/2024 nel seguente modo:
La proroga offre un ulteriore margine per i contribuenti, compresi quelli con esercizio non coincidente con l'anno solare, a condizione che il termine per il versamento a saldo relativo al periodo d'imposta al 30 settembre 2023 fosse antecedente al 30 settembre 2024.
Di seguito la tabella che mostra le scadenze originali e quelle posticipate dal decreto Omnibus per il pagamento delle due rate di pari importo relative all'adeguamento delle esistenze di magazzino.
Rata |
Scadenza Originaria |
Scadenza Posticipata |
Descrizione |
Prima Rata |
31 luglio 2024 |
30 settembre 2024 |
Termine originale per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del 2023 |
Seconda Rata |
30 novembre 2024 |
30 novembre 2024 (Invariata) |
Termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi per l'anno successivo |
Come anticipato, il decreto Omnibus, tra le altre cose, riapre anche i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni.
NOTA BENE: Il termine ultimo entro il quale pagare l’imposta sostitutiva del 16% nonché redigere e giurare la perizia di stima slitta dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2024 ha riconfermato la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni, una misura già introdotta dalla legge 448/2001 e successivamente estesa più volte.
Questa disposizione permette ai possessori di partecipazioni (sia quotate che non quotate) e di terreni edificabili con destinazione agricola, di sostituire il costo storico di tali beni con un valore determinato tramite perizia di stima. L'obiettivo principale è quello di affrancare le plusvalenze, potenzialmente significative sotto il profilo fiscale, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva calcolata sul "valore di perizia" al tasso del 16%.
L'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione di terreni e partecipazioni può essere versata in un'unica soluzione o rateizzata in tre quote annuali di pari importo, mantenendo invariata la misura del 16% sul valore lordo del bene rivalutato. Questa tassazione è da considerare in alternativa alla tassazione ordinaria delle plusvalenze, che sarebbe calcolata sul valore netto, al netto delle spese computabili. La decisione tra queste due opzioni richiede una valutazione accurata dei costi, compreso quello della perizia necessaria per la rivalutazione.
La rivalutazione è accessibile a soggetti diversi come persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia. L'agevolazione permette, quindi, di ridurre o annullare gli effetti fiscali delle plusvalenze emergenti in caso di cessione di questi beni.
Il Decreto Omnibus (DLgs. 113/2024), pubblicato il 9 agosto 2024, ha esteso i termini per la rivalutazione fiscale di partecipazioni e terreni agricoli ed edificabili.
Anche le scadenze per le rate successive dell'imposta sostitutiva sono cambiate: la seconda rata è stata rinviata dal 30 giugno 2025 al 30 novembre 2025, e la terza dal 30 giugno 2026 al 30 novembre 2026, con un interesse annuo del 3% a partire dal 30 novembre 2024.
Queste proroghe danno più tempo ai contribuenti per completare la rivalutazione. È cruciale pagare la prima rata in tempo, mentre ritardi nei pagamenti successivi possono portare all'iscrizione a ruolo delle somme. Infine, la perizia di stima, necessaria per la rivalutazione, deve essere pronta e convalidata da un professionista entro il 30 novembre 2024.
Di seguito una tabella di sintesi.
Evento |
Data Originaria |
Data Post-Decreto Omnibus |
Scadenza per iniziare la rivalutazione |
30 giugno 2024 |
30 novembre 2024 |
Seconda rata dell'imposta sostitutiva |
30 giugno 2025 |
30 novembre 2025 |
Terza rata dell'imposta sostitutiva |
30 giugno 2026 |
30 novembre 2026 |
Preparazione e asseverazione della perizia di stima |
Non specificata |
30 novembre 2024 |
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