Proroghe per rimanenze iniziali e rivalutazione terreni nel nuovo decreto Omnibus

Pubblicato il 29 agosto 2024

Il Decreto Legge n. 113 del 9 agosto 2024, noto come "Decreto Omnibus", introduce importanti novità normative, tra cui spiccano la proroga dei termini per il versamento della prima rata della rottamazione del magazzino e la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni.

Relativamente all’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino, il termine per il versamento della prima rata, previsto dalla Legge di Bilancio 2024, è stato prorogato fino al 30 settembre 2024.

Analogamente sono stati riaperti i termini fino al 30 novembre 2024 per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, una misura che consente di aggiornare il valore di questi beni a quello peritale, pagando un'imposta sostitutiva del 16% per ridurre o azzerare le eventuali plusvalenze in caso di cessione.

NOTA BENE: Le suddette proroghe forniscono un'ulteriore opportunità per le imprese e i privati di mettersi in regola con le nuove disposizioni fiscali e di beneficiare di condizioni fiscali più favorevoli.

Riassumiamo brevemente le caratteristiche dei due istituti, evidenziando i nuovi termini a disposizione.  

Adeguamento rimanenze iniziali di magazzino entro il 30 settembre 2024

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), attraverso gli articoli 1, commi 78 e seguenti, ha introdotto la possibilità per gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali di procedere alla regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

NOTA BENE: La regolarizzazione, che deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi, permette di evitare conseguenze sanzionatorie. Il contribuente che desidera avvalersi di questa opzione è tenuto a saldare le imposte dovute in due versamenti di uguale importo.

Specificatamente, il legislatore ha previsto due modalità di adeguamento:

e

I tempi originali per i suddetti versamenti erano così fissati:

ATTENZIONE: Questi calcoli si basano sui coefficienti di maggiorazione approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 24 giugno 2024.

MEF, definizione dei coefficienti di maggiorazione con tempi stretti

Nel 2024, la definizione dei coefficienti di maggiorazione da parte del MEF è avvenuta con il DM 24 giugno 2024 che ha fissato i coefficienti necessari per calcolare correttamente l'IVA e le imposte sostitutive quali IRPEF, IRES e IRAP, specialmente nei casi di eliminazione delle rimanenze.

Tuttavia, il rilascio tardivo di questi parametri ha lasciato ai contribuenti un arco temporale molto limitato per organizzare i necessari adeguamenti e valutare l'opportunità economica delle regolarizzazioni proposte.

Per tale ragione, la proroga dei termini di scadenza per il versamento della prima rata, spostata al 30 settembre 2024 dal decreto Omnibus, è stata una mossa ben accolta.

Il decreto Omnibus non si è limitato solo a posticipare la scadenza per i versamenti, ma ha anche introdotto modifiche significative alle norme relative alle scritture contabili per le operazioni di regolarizzazione. In particolare, per i soggetti il cui termine di approvazione del bilancio 2023 scade entro il 29 settembre 2024, è stata concessa la possibilità di effettuare la regolarizzazione nelle scritture contabili del periodo successivo, senza impattare i bilanci già approvati. Questa disposizione ha evitato complicazioni legate al rispetto dei principi contabili nazionali e alla correttezza formale dei bilanci.

Nuovi termini di versamento dal decreto Omnibus

I tempi per la rottamazione del magazzino, che offre agli imprenditori un'opportunità per allineare le dichiarazioni alle effettive scorte, sono stati modificati dal Dl n. 113/2024 nel seguente modo:

  1. la scadenza ordinaria per il versamento della prima rata fissata al 31 luglio 2024 (data coincidente con il termine per il versamento delle imposte dovute a saldo secondo la dichiarazione dei redditi) è stata portata al 30 settembre 2024 sebbene a “tempo scaduto”;
  2. mentre è rimasta inalterata la scadenza per il versamento della seconda rata (coincidente con il secondo acconto) al giorno 30 novembre 2024.

La proroga offre un ulteriore margine per i contribuenti, compresi quelli con esercizio non coincidente con l'anno solare, a condizione che il termine per il versamento a saldo relativo al periodo d'imposta al 30 settembre 2023 fosse antecedente al 30 settembre 2024.

Di seguito la tabella che mostra le scadenze originali e quelle posticipate dal decreto Omnibus per il pagamento delle due rate di pari importo relative all'adeguamento delle esistenze di magazzino.

 

Rata

Scadenza Originaria

Scadenza Posticipata

Descrizione

Prima Rata

31 luglio 2024

30 settembre 2024

Termine originale per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del 2023

Seconda Rata

30 novembre 2024

30 novembre 2024 (Invariata)

Termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi per l'anno successivo

Rivalutazione partecipazioni e terreni con proroga al 30 novembre 2024

Come anticipato, il decreto Omnibus, tra le altre cose, riapre anche i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni.

NOTA BENE: Il termine ultimo entro il quale pagare l’imposta sostitutiva del 16% nonché redigere e giurare la perizia di stima slitta dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2024 ha riconfermato la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni, una misura già introdotta dalla legge 448/2001 e successivamente estesa più volte.

Questa disposizione permette ai possessori di partecipazioni (sia quotate che non quotate) e di terreni edificabili con destinazione agricola, di sostituire il costo storico di tali beni con un valore determinato tramite perizia di stima. L'obiettivo principale è quello di affrancare le plusvalenze, potenzialmente significative sotto il profilo fiscale, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva calcolata sul "valore di perizia" al tasso del 16%.

L'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione di terreni e partecipazioni può essere versata in un'unica soluzione o rateizzata in tre quote annuali di pari importo, mantenendo invariata la misura del 16% sul valore lordo del bene rivalutato. Questa tassazione è da considerare in alternativa alla tassazione ordinaria delle plusvalenze, che sarebbe calcolata sul valore netto, al netto delle spese computabili. La decisione tra queste due opzioni richiede una valutazione accurata dei costi, compreso quello della perizia necessaria per la rivalutazione.

La rivalutazione è accessibile a soggetti diversi come persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia. L'agevolazione permette, quindi, di ridurre o annullare gli effetti fiscali delle plusvalenze emergenti in caso di cessione di questi beni.

Per avvalersi di questa opzione, è necessario che una perizia di stima venga preparata e asseverata da un professionista abilitato, come un dottore commercialista, un geometra o un ingegnere.

Nuovi termini per la rivalutazione delle partecipazioni

Il Decreto Omnibus (DLgs. 113/2024), pubblicato il 9 agosto 2024, ha esteso i termini per la rivalutazione fiscale di partecipazioni e terreni agricoli ed edificabili.

Inizialmente, la scadenza per iniziare la rivalutazione era il 30 giugno 2024, mentre ora è stata spostata al 30 novembre 2024.

Anche le scadenze per le rate successive dell'imposta sostitutiva sono cambiate: la seconda rata è stata rinviata dal 30 giugno 2025 al 30 novembre 2025, e la terza dal 30 giugno 2026 al 30 novembre 2026, con un interesse annuo del 3% a partire dal 30 novembre 2024.

Queste proroghe danno più tempo ai contribuenti per completare la rivalutazione. È cruciale pagare la prima rata in tempo, mentre ritardi nei pagamenti successivi possono portare all'iscrizione a ruolo delle somme. Infine, la perizia di stima, necessaria per la rivalutazione, deve essere pronta e convalidata da un professionista entro il 30 novembre 2024.

Di seguito una tabella di sintesi.

Evento

Data Originaria

Data Post-Decreto Omnibus

Scadenza per iniziare la rivalutazione

30 giugno 2024

30 novembre 2024

Seconda rata dell'imposta sostitutiva

30 giugno 2025

30 novembre 2025

Terza rata dell'imposta sostitutiva

30 giugno 2026

30 novembre 2026

Preparazione e asseverazione della perizia di stima

Non specificata

30 novembre 2024

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