Proroga termini nel contenzioso al test Consulta

Pubblicato il 13 aprile 2008 I giudici di Cassazione – ordinanza 1603 del 17 ottobre 2007, depositata il 25 gennaio 2008 - sollevano questione di legittimità costituzionale della norma su cui si fonda la proroga dei termini a favore dell’Amministrazione finanziaria (articolo 1, legge n. 592/1985). Questa consente al competente ufficio di vertice di un’amministrazione di emanare un decreto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza (fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione su “Gazzetta Ufficiale” del medesimo decreto), quando constati un evento di carattere eccezionale che impedisca all’Ufficio finanziario stesso il regolare rispetto dei termini. I giudici di legittimità non ignorano la precedente giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza n. 177/1992, che – respingendo la questione – aveva affermato, tra l’altro, che tali proroghe possono operare anche a favore del contribuente. Ma la questione merita di essere riproposta soprattutto in riferimento al nuovo articolo 111 della Costituzione (introdotto nel 1999), in virtù del quale ogni processo deve svolgersi, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità.
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