Per rendere più incisiva l’attività di riscossione da parte della nuova società pubblica, la manovra Finanziaria 2007 (L. 286/06) esclude che si possano effettuare i rimborsi nei confronti dei contribuenti che hanno conti in sospeso con l’Erario o con altri enti creditori. Cioè, l’articolo 2 della manovra consente la compensazione volontaria tra ruoli e rimborsi d’imposta. Prima di disporre un rimborso, le Entrate sono tenute a verificare se il beneficiario è iscritto a ruolo. Se egli risulta debitore del Fisco, l’Agenzia deve trasmettere, in via telematica, la segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendogli a disposizione le somme da rimborsare. Questa misura si può estendere a tutte le somme iscritte a ruolo, così da permettere la compensazione volontaria per il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo. L’agente di riscossione, dunque, ricevuta la segnalazione, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del debitore. L’azione di recupero è momentaneamente sospesa. Il debitore, infatti, dovrà comunicare, entro 60 giorni, se intende accettare. Se non accetta cessa la sospensione. Nello specifico si possono individuare due circostanze:
- in caso di accettazione, l’agente movimenta le somme e le riversa all’ente creditore nei imiti dell’importo dovuto per l’iscrizione a ruolo;
- in caso di rifiuto della proposta o di mancata risposta tempestiva, cessano gli effetti della sospensione.
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